Il MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico - da qualche mese ha avviato i lavori di revisione del D.M. 26 giugno 2015, conosciuto anche come “Decreto Requisiti Minimi”, che “definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari”.
La revisione si svolge in conformità con il recepimento italiano - avvenuto con il D.Lgs 48/2020 - della Direttiva Europea 2018/844/UE nota come EPBD III (Energy Performance Of Buildings Directive): Direttiva essa stessa già in fase di revisione.
La revisione del Decreto 26 giugno 2015 si pone i seguenti obiettivi:
- valutare l'adeguamento dei requisiti minimi sulla base di quanto ottenuto con l'applicazione della metodologia comparativa per la determinazione dei livelli ottimali di prestazione energetica negli edifici;
- integrare in testo tenendo presente quanto è emerso dall'esperienza maturata nell'applicazione del Decreto, a partire dalla sua pubblicazione;
- integrare gli elementi interpretativi forniti negli anni dai vari Enti ed Associazioni, attraverso la pubblicazione di tre serie di FAQ Ministeriali;
- integrare quanto previsto dal D.Lgs. 48/2020 con particolare riferimento a:
- strumenti volti ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- strategie di ristrutturazione del settore edilizio a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici ad emissioni zero entro il 2050;
- criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici. Ad esempio il D.Lgs. 48/2020 considera l'integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e gli interventi di sostituzione degli impianti tecnici e demanda a un futuro D.P.R. la disciplina di esercizio, conduzione, a controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.
Aggiornamenti relativi alle criticità rilevate dell'applicazione del D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”
Alla luce di quanto emerge dal report ENEA del 2018, il MiSE ritiene non ancora necessario l'aggiornamento dei requisiti attualmente vigenti, quindi conferma per le nuove costruzioni e gli obiettivi NZEB contenuti nel Decreto Requisiti Minimi e per il parco edilizio esistente i requisiti attualmente vigenti, ancora decisamente sfidanti, soprattutto per i componenti opachi verticali e i serramenti e che rappresentano ancora l'ottimo tra costi e benefici.
È invece previsto un adeguamento dei requisiti minimi per le pompe di calore al fine di tenere conto del nuovo approccio Europeo in ambito Ecodesign, che vuole i requisiti di prestazione delle macchine definiti su base stagionale e non nominale, quindi in termini di SCOP e SEER e non di COP e EER.
Per quanto riguarda invece i requisiti minimi in termini di integrazione da fonti energetiche rinnovabili, sia termiche sia elettriche degli NZEB, si ricorda che questi sono aggiornati e resi obbligatori dal 13 Giugno 2022, a seguito dell'abrogazione e sostituzione dell'articolo 11 e dell'Allegato III del D.Lgs. 28/2011 con l'art. 26 e l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 che recepisce la nuova Direttiva (UE) 2001/2018 “REDII”
Tra le novità più rilevanti del D.Lgs 199/2021: l’incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti. Per gli edifici pubblici tale obbligo sale al 65%.
[Fonte: Ing. L.A.Piterà – AiCARR Journal NOV-DIC 2022]